Consigli ai Consumatori in tema di acquisto/vendita di abitazioni
Quali sono i rischi connessi ad una compravendita immobiliare? In che
modo dare mandato ad un’agente immobiliare? Quanto può richiedere
un’agenzia immobiliare per l’opera di intermediazione? Questi sono
soltanto alcuni dei quesiti che quotidianamente vengono posti al nostro
Centro da consumatori alle prese con il problema dell’acquisto o della
vendita di una casa. Certo è che i rischi in un’operazione di
compravendita immobiliare possono essere davvero tanti. Brevemente di
seguito alcuni consigli che il nostro Centro vuole fornire a chi si
accinge ad acquistare (o vendere) una nuova abitazione.L’agenzia
immobiliare
Se ci si vuole affidare ad un’agenzia è bene acquisire alcune
informazioni sulla serietà dell’agente prima di firmare proposte o
contratti e prima di affidargli delle anticipazioni di denaro. Presso il
registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio ci si può
accertare della regolare iscrizione dell’agente nell’albo dei mediatori.
In caso di sottoscrizione di un preliminare d’acquisto i mediatori
iscritti in tale albo hanno diritto alla provvigione.Il
mandatoNon
ci si può accontentare di assicurazioni verbali quando si vuole
incaricare un’agenzia della vendita di un immobile. Da evitare
assolutamente la sottoscrizione di clausole che prevedano una proroga
tacita dell’incarico affidato al mediatore.
La provvigioneLa
misura della provvigione si aggira di regola intorno al 2 % (oltre
l’Iva) del prezzo effettivamente pagato per l’immobile. Contrattualmente
la provvigione può divenire liberamente pattuibile. Capacità individuali
di contrattare in tale ambito sono richieste.L’appartamentoUna
puntatina all’Ufficio Tavolare di zona è sempre consigliabile, al fine
di verificare chi è l’attuale proprietario dell’immobile, se lo stesso è
aggravato da ipoteche, pignoramenti, sequestri od altri vincoli (ad
esempio con vincoli riguardanti agevolazioni provinciali).CONVENZIONI
ai sensi dell’art. 79 L.P. 13/1997 (edilizia convenzionata)Convenzione
significa che per il periodo in cui il bene è gravato dal vincolo
dell’edilizia convenzionata (il termine di 20 anni decorre dal rilascio
della dichiarazione di abitabilità) l’abitazione:
a) può essere alienata (venduta) solamente ai residenti nella Provincia
ovvero a coloro che lavorano nella Provincia. Il prezzo di compravendita
è deciso liberamente tra le parti;
b) può essere concessa in locazione solamente al canone di locazione
provinciale. Questo ammonta al 4% del valore convenzionale
dell’appartamento. Il canone di locazione è in tal modo circa il 30%
inferiore rispetto a quello del libero mercato.Il
venditoreAssumere
dettagli ed informazioni sul venditore dell’immobile (per es. tramite la
Camera di Commercio o la Banca) costituisce aspetto di non poco conto
nella trattativa. È infatti di fondamentale importanza sapere ad esempio
se il venditore è in pericolo di fallimento, se è privato oppure
imprenditore, se è socio di una S.n.c. o di una S.r.l.: in breve è
necessario conoscere quanto piú possibile della situazione patrimoniale
e reddituale del venditore.Il
preliminare d’acquisto (o compromesso)Prima
di firmarlo, va letto con cura e va prestata attenzione affinché non
contenga clausole limitative dei diritti od interessi dell’acquirente
(ad es. un impegno unilaterale del potenziale compratore ad acquistare
l’immobile). Attenzione inoltre al fatto che spesso l’agenzia firma il
preliminare per conto del venditore: va accertato allora se
effettivamente esista un mandato in tal senso fra agenzia e venditore. È
bene infine farsi lasciare sempre una copia controfirmata in originale
dell’atto in questione. Prima che venga effettuato un pagamento di
qualsiasi carattere e/o venga sottoscritto un contratto preliminare è
consigliabile recarsi dal proprio legale di fiducia o ai consulenti del
Centro Tutela dei Consumatori ed Utenti (CTCU) per far verificare che il
contenuto del preliminare riscontri le vostre esigenze. Con la
sottoscrizione di cosiddetti contratti standard gli acquirenti spesso si
ritrovano in una situazione di svantaggio.
Esempio di contratto preliminare immobiliare
(fra privati)
Esempio di contratto preliminare immobiliare
(costruttore)
L’annotazione del contratto preliminare nel libro fondiario
Dal primo gennaio 1997 i contratti preliminari possono essere annotati
nel libro fondiario. L’annotazione comporta un vantaggio per il
promittente acquirente nel caso in cui il promittente venditore (per es.
una ditta costruttrice) dichiari fallimento oppure ha a che fare con un
truffatore, il quale è intenzionato a vendere il medesimo immobile piú
volte. Chi infatti annota il preliminare per primo diventa proprietario
dell’immobile. L’annotazione del preliminare ha effetto fino ad un anno
dopo la scadenza del termine convenuto tra le parti per l’esecuzione del
contratto preliminare stesso e comunque fino a tre anni dalla data di
annotazione.L’acconto
e la caparra
Il venditore o l'agenzia richiedono sempre il versamento di un acconto o
di una caparra per “fermare” la casa. Prima di effettuare qualsiasi
pagamento è opportuno farsi consigliare da soggetti competenti (per es.
il Centro tutela dei Consumatori ed Utenti). Con il pagamento di una
somma di denaro di qualsiasi carattere e contemporanea sottoscrizione di
un accordo, nascono infatti diritti e doveri per entrambe le parti
contraenti. Viene raccomandato di non versare come caparra o acconto una
somma superiore a € 5.000,--, (anche se di regola viene richiesto un
acconto/una caparra corrispondente al 20% del prezzo d’acquisto).
La caparra si distingue in caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385
c.c. e in caparra penitenziale ai sensi dell'art. 1386 c.c.:
a) acconto significa pagamento parziale del prezzo. Tale concetto ha
principalmente una rilevanza fiscale.
b) la caparra confirmatoria costituisce una conferma dell'adempimento,
di cui segna quasi un'anticipata e parziale esecuzione: se il contratto
viene adempiuto, la caparra deve essere restituita o imputata alla
prestazione dovuta. Se, invece, la parte che ha concesso la caparra si
rende inadempiente, l'altra parte può recedere dal contratto e
trattenere la caparra. Se inadempiente è la parte che ha ricevuto la
caparra, l'altra parte può sempre recedere e richiedere il doppio di
quanto versato. Si tratta in entrambi i casi di facoltà concessa
all'interessato che può comunque insistere per l'adempimento e
richiedere il risarcimento per l'ulteriore danno subito.
c) caparra penitenziale: se nel contratto viene concordato un diritto di
recesso per una o per entrambe le parti, la caparra non rappresenterà
più una cautela contro l'inadempimento bensì il corrispettivo per
l'attribuzione della facoltà di recesso. Pertanto, se recede il soggetto
che ha consegnato la caparra, egli rinunzierà alla stessa nelle mani
della controparte. Al contrario, se recede il soggetto che ha ricevuto
la caparra, egli provvederá alla restituzione di una doppia caparra.
Fideiussione bancariaAi
sensi della legge del 2 agosto 2004, n. 210 e del relativo decreto
legislativo 122/2005, entrato in vigore il 21/07/2005, le ditte
costruttrici devono garantire agli acquirenti una polizza assicurativa
contro i vizi con validità decennale e una fideiussione bancaria che
assicuri il pagamento degli acconti o delle rate con validità fino alla
sottoscrizione del rogito. Tale obbligo riguarda solamente le ditte
costruttrici che hanno richiesto il permesso di costruire o un
provvedimento abilitativo o fatto altra denuncia successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
A ogni acquirente, che non possa usufruire dei vantaggi di queste nuove
disposizioni, viene raccomandato di farsi rilasciare contrattualmente
una fideiussione bancaria. Questa garanzia tutela l’acquirente nel caso
la ditta costruttrice dichiari fallimento.
Il pagamento del saldoNel
caso che non venga rilasciata una fideiussione bancaria, si consiglia di
pagare il saldo solamente al momento della sottoscrizione del rogito. Se
il pagamento avviene a mezzo di un assegno, esso andrà preferibilmente
intestato direttamente al venditore. In ogni caso – anche in ogni
occasione del versamento dell’acconto - conviene farsi rilasciare sempre
una ricevuta sottoscritta dall’agente o dal venditore del pagamento
effettuato. Gli assegni rilasciati andrebbero sempre fotocopiati.Rogito
notarile o autentica della firma della scrittura privata presso notaio
austriacoSulla
base della sentenza della Corte d’Appello di Trento -Sez. distaccata di
Bolzano del 26/05/2004 è nuovamente possibile far autenticare presso un
notaio austriaco la firma di scritture private come ad esempio la
vendita o la permuta di un immobile, atti di divisione immobiliare, la
costituzione di servitù, il mutuo ipotecario nelle province in cui vige
il sistema tavolare (es. in Alto Adige, Trentino, Belluno e parti del
Friuli Venezia Giulia). Per tale autentica il notaio austriaco calcola
ca. € 30 - 170,-- a firma.
Si raccomanda fortemente di far redigere la scrittura privata per
l’acquisto di un immobile da parte di un proprio legale di fiducia (il
Centro Tutela Consumatori offre tale servizio) prima dell’autentica
delle firme in Austria, in quanto il contenuto del contratto (rogito)
deve essere verificato attentamente. Il notaio austriaco infatti
autentica solo le firme e non esamina il contenuto del contratto.Il
valore imponibile dell’immobile
Contratto di compravendita tra ditta (venditore) e privato
(acquirente).Per tale atto sono previste le seguenti imposte:
- 4% iva per l'acquisto di una prima casa;
- 10% - 20% per l'acquisto di una seconda casa.
Inoltre sono sempre calcoltate le imposte fisse nella misura di 3 x €
168. Valore imponibile: prezzo di compravendita.
Contratto di compravendita tra privato (venditore) e privato
(acquirente).Per tali atti sono previste le seguenti imposte:
- 3% imposta di registro oltre all'imposta ipotecaria e catastale nella
misura fissa per ognuna di € 168,-- per l'acquisto di una prima casa;
- 7% imposta di registro oltre all'1% - 2% di imposta catastale e
ipotecaria per l'acquisto di una seconda casa.
Valore imponibile: valore catastale moltiplicato con a) 115,5 per la
prima casa; b) 126 per la seconda casa.
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