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Condominio (le norme del
codice civile )
Art. 1117 (Parti comuni dell'edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi
piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non
risulta dal titolo: il suolo su cui sorge l'edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le
scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici,
i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune; i locali per la portineria e per l'alloggio del
portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per
gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; le opere, le
installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono
all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le
cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di
scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia
elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di
diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei
singoli condomini |
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