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Legge 24
marzo 1989
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Legge 24 marzo 1989, n. 122
Art.9 I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli
stessi ovvero nei locali siti al pino terreno dei fabbricati, parcheggi
da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari , anche in
deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.
Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in
materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla
medesima legislazione alle Regioni ed ai Ministeri dell'ambiente e per i
beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di
90 giorni. L'esecuzione delle opere e degli interventi sopra previsti
sono soggetti ad autorizzazione edilizia gratuita.
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