|
|
Servitù
prediali codice civile 2
|
TITOLO VI
DELLE SERVITU' PREDIALI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1027 Contenuto del diritto
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per
l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (1072,
1100).
Art. 1028 Nozione dell'utilità
L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del
fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione
industriale del fondo (1073 e seguente).
Art. 1029 Servitù per vantaggio futuro
E' ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un
vantaggio futuro.
E' ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di
un fondo da acquistare, ma in questo caso la costituzione non ha effetto
se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato
(1472).
Art. 1030 Prestazioni accessorie
Il proprietario del fondo servente non e tenuto a compiere alcun atto
per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare,
salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti (1069 e seguente,
1090 e seguente).
Art. 1031 Costituzione delle servitù
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente (853, 1032 e
seguenti) o volontariamente (1058 e seguenti). Possono anche essere
costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (1061
e seguente).
|