|
|
Usufrutto
codice civile
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 978 Costituzione
L'usufrutto è stabilito dalla legge (324, 540 e
seguenti, 581, 1153) o dalla volontà dell'uomo
(587, 1350 n. 2, 1376, 2643 n. 2, 2684). Può
anche acquistarsi per usucapione (1158 e
seguenti).
Art. 979 Durata
La durata dell'usufrutto non può eccedere la
vita dell'usufruttuario (678, 698, 796, 853,
1014).
L'usufrutto costituito a favore di una persona
giuridica non può durare più di trenta anni
(999, 1014).
Art. 980 Cessione dell'usufrutto
L'usufruttuario può cedere il proprio diritto
per un certo tempo o per tutta la sua durata, se
ciò non è vietato dal titolo costitutivo (1002,
1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810).
La cessione dev'essere notificata al
proprietario; finché non sia stata notificata,
l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il
cessionario verso il proprietario (1292). |
|