|Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Diritto al lavoro dei disabili
Art. 1.
(Collocamento dei disabili)
1. La presente legge ha come finalitā la promozione dell'inserimento e
della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro
attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in etā lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che
comportino una riduzione della capacitā lavorativa superiore al 45 per
cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell'invaliditā civile in conformitā alla tabella indicativa delle
percentuali di invaliditā per minorazioni e malattie invalidanti
approvata, ai sensi de
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