|Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Diritto al lavoro dei disabili

Art. 1.
(Collocamento dei disabili)

1. La presente legge ha come finalitā la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in etā lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacitā lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invaliditā civile in conformitā alla tabella indicativa delle percentuali di invaliditā per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi de

 

 Indietro Avanti 

| Homeoroscopo | documenti | svaghi | curiositā | casa | viaggi |