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Legge 2 aprile 1968, n. 482 - Assunzioni obbligatorie
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Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private
TITOLO I
Decreto Legislativo 23 novembre1988 n.509
(Artt. 1-10)
TITOLO II
Soggetti obbligati
(Artt. 11-15)
TITOLO III
Modalità per il collocamento
(Artt. 16-22)
TITOLO IV
Sanzioni
(Artt. 23-25)
TITOLO V
Norme finali e transitorie
(Artt. 26-31)
TITOLO I
1. (Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria). - La presente
legge disciplina la assunzione obbligatoria - presso le aziende private e
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e
quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in
genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi
di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi
del lavoro degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani
e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli
ex-tubercolotici e dei profughi.
Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti
di coloro che abbiano superato il 55° anno di età, nonché nei confronti
di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la
natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla
salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti.
2. (Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra). - Agli effetti della
presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante
l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o
si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o
ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque
per fatto di guerra.
Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che - non militari -
siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro
capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per
fatto di guerra. Non si applicano le disposizioni di cui alla presente
legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:
a) alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al D.Lgt. 20
maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a
10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;
b) nella tabella B annessa al R.D. 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione
di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;
c) alla tabella B annessa alla L. 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di
quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa (1).
(1) Vedi, anche, l'art. 13, L. 26 dicembre 1981, n. 763.
3. (Invalidi per servizio). - Agli effetti della presente legge sono
considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare
o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali e
istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino
menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità
incontrate o aggravate per causa di servizio.
Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi
per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai punti a) e c) del
terzo comma del precedente articolo, con le eccezioni ivi citate.
4. (Invalidi del lavoro). - Agli effetti della presente legge sono
considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul
lavoro o di malattia professionale, abbiano subìto una riduzione della
capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.
5. (Invalidi civili). - Agli effetti della presente legge sono considerati
invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne
riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo,
compresi i dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione
tubercolare, ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di
lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento
obbligatorio in virtù di altre disposizioni della presente legge (2).
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n.
50 (G.U. 7 febbraio 1990, n. 6 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 5; anche le persone affette da minorazione
psichica vanno considerate invalidi civili ai fini della presente legge
purché abbiano una capacità lavorativa tale da consentirne un proficuo
impiego in mansioni che dovranno essere compatibili.
6. (Privi della vista). - Agli effetti della presente legge si intendono
privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un
residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione.
Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e
successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961, n. 686,
concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della
vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o
massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della
vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si
disporrà con apposite norme. I privi della vista sono computati nel
numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le
aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della
presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità.
7. (Sordomuti). - Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti
coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima
dell'apprendimento del linguaggio. Per l'assunzione obbligatoria al lavoro
dei sordomuti si applicano le disposizioni della presente legge, nonché
gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308 (6).
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1958, n.
308.
8. (Orfani e vedove). - Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a
norma della presente legge, gli orfani e le vedove di coloro che siano
morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o
infermità, che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di
pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di
guerra o per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono
equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti
permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per
servizio o del lavoro.
9. (Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari). -
L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e
delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per
le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita tra le varie
categorie di riservatari nelle misure seguenti:
invalidi di guerra 25%
invalidi civili di guerra 10%
invalidi per servizio 15%
invalidi del lavoro 15%
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro 15%
invalidi civili 15%
sordomuti 5%
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