Legge 2 aprile 1968, n. 482 - Assunzioni obbligatorie |

Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

TITOLO I
Decreto Legislativo 23 novembre1988 n.509
(Artt. 1-10)
TITOLO II
Soggetti obbligati
(Artt. 11-15)
TITOLO III
Modalità per il collocamento
(Artt. 16-22)
TITOLO IV
Sanzioni
(Artt. 23-25)
TITOLO V
Norme finali e transitorie
(Artt. 26-31)
TITOLO I
1. (Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria). - La presente legge disciplina la assunzione obbligatoria - presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi.
Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
2. (Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra). - Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra.
Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che - non militari - siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per fatto di guerra. Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:
a) alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al D.Lgt. 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;
b) nella tabella B annessa al R.D. 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;
c) alla tabella B annessa alla L. 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa (1).
(1) Vedi, anche, l'art. 13, L. 26 dicembre 1981, n. 763.
3. (Invalidi per servizio). - Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.
Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai punti a) e c) del terzo comma del precedente articolo, con le eccezioni ivi citate.
4. (Invalidi del lavoro). - Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subìto una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.
5. (Invalidi civili). - Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, compresi i dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtù di altre disposizioni della presente legge (2).
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 50 (G.U. 7 febbraio 1990, n. 6 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5; anche le persone affette da minorazione psichica vanno considerate invalidi civili ai fini della presente legge purché abbiano una capacità lavorativa tale da consentirne un proficuo impiego in mansioni che dovranno essere compatibili.
6. (Privi della vista). - Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961, n. 686, concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si disporrà con apposite norme. I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità.
7. (Sordomuti). - Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio. Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti si applicano le disposizioni della presente legge, nonché gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308 (6).
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
8. (Orfani e vedove). - Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.
9. (Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari). - L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:
invalidi di guerra 25% 
invalidi civili di guerra 10% 
invalidi per servizio 15% 
invalidi del lavoro 15% 
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro 15% 
invalidi civili 15% 
sordomuti 5% 

APPROFONDIMENTI
Domicilio fiscale Quando cambiate casa ricordatevi di notificare il vostro nuovo domicilio fiscale all'Ufficio delle Imposte Dirette del vostro capoluogo/provincia (ad es. per Milano si trova in via Manin, 25). Se non conoscete dove si trovi nella vostra città potete cercare sull'elenco telefonico sotto la voce Uffici Finanziari, sul sito del Ministero delle Finanze o telefonare al Call Center del Ministero al numero 147.800.444 La notifica può avvenire andando di persona allo sportello (ricordatevi di portare la carta d'identità e il certificato di residenza), oppure mediante l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno (allegate fotocopie di carta d'identità e certificato di residenza) Allo sportello dovrete segnalare su un apposito modulo il cambio di domicilio fiscale. Tale cambiamento verrà ufficializzato entro 60 giorni dal momento della vostra comunicazione. Cambio di residenza Il cambio di residenza nell'ambito del comune deve essere richiesto personalmente dal cittadino interessato; se deve cambiare residenza un'intera famiglia, è sufficiente che si presenti un unico componente del nucleo familiare, maggiorenne e con un documento d'identità valido, indicando l'esatto indirizzo della nuova abitazione, compresi i numeri di scala e di interno. Dal 1° ottobre 1995 l'aggiornamento dell'indirizzo sulle patenti di guida (e dall'1.3.1997 l'aggiornamento sul libretto di circolazione dei veicoli) a seguito di trasferimento della residenza o di cambiamento di abitazione ha luogo direttamente d'ufficio a cura dell'Ufficio Anagrafe che rilascia una ricevuta provvisoria da conservare con la patente di guida e con il libretto di circolazione fino all'aggiornamento definitivo da parte della motorizzazione centrale di Roma. Entro 180 giorni dalla definizione della pratica, si riceverà al proprio domicilio un tagliando che sostituirà quello provvisorio e che dovrà essere apposto sui documenti da aggiornare. Se entro 180 giorni non si riceve il tagliando, ci si potrà rivolgere al numero verde: 800 - 23 23 23 Voltura utenze Quando vende o si acquista un immobile è necessario notificarlo agli enti fornitori di gas, luce e acqua. Può essere opportuno accordarsi con la controparte per ridurre al minimo i costi per la voltura. .

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