|Il
matrimonio (norme del codice civile)
CAPO
I
Della promessa di matrimonio
Art. 79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò che
si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Art. 80 Restituzione dei doni
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa
della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785,
2694).
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e avuto il
rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei
promittenti.
Art. 81 Risarcimento dei danni
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per
scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a
contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla
richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto
motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra
parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di
quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e
le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (2056).
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa
ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di
celebrare il matrimonio (2964 e seguenti).
CAPO II Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello
stato
Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico é
regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi
speciali sulla materia.
Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello
Stato
Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato
è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è
stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.
CAPO III Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato
civile
SEZIONE I Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art. 84 Età
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità
psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico
ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di
consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto
sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e
al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte
d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in
camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel
quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 85 Interdizione per infermità di mente
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (116,
117, 119, 414 e seguenti).
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero
può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal
caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha
pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ.
324).
Art. 86 Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente
(65, 116, 117, 124, c.p. 556).
Art. 87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
l) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui
l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il
quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge
dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili
all'affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto
dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il
matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di
affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere
accordata anche nel caso indicato dal n. 4 quando l'affinità deriva da
matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art.
84.
Art. 88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è
stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra
(116, 117).
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura,
si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è
pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo
scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili
del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed
f), della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio
sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di
uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è
inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da
sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la
moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art.
84 e del comma quinto dell'art. 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art. 90 Assenza del minore
Con il decreto di cui all'art. 84 il tribunale o la corte di appello
nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista
il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Art. 91 Diversità di razza o di nazionalità (abrogato)
Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)