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|Indennità
di maternità

Si tratta di un'indennità sostitutiva della retribuzione che
viene pagata alle lavoratrici assenti dal servizio per gravidanza
e puerperio.
A CHI SPETTA
A - INDENNITÀ PER ASTENSIONE OBBLIGATORIA
1) Alle lavoratrici dipendenti che debbono astenersi
obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data
presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva
del parto. L'indennità spetta anche per il periodo compreso tra
la data presunta e la data effettiva del parto. La legge 53/2000
ha introdotto la possibilità per la lavoratrice di astenersi dal
lavoro fino ad un mese prima della data presunta del parto e a
quattro mesi dopo, purché lo specialista ginecologo del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei casi in cui
la lavoratrice dipenda da un'azienda soggetta a controlli sanitari
(ad esempio: azienda industriale) attestino che tale situazione
non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice e del
nascituro. Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi, pericolosi
e che non possono essere adibite ad altre mansioni, possono
anticipare per rischio il periodo di astensione obbligatoria
precedente al parto su autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.
Il periodo di astensione obbligatoria successivo al parto può
essere prorogato fino al 7° mese dopo il parto con provvedimenti
dell'Ispettorato del Lavoro.
In caso di morte, o di grave malattia della madre o in caso di
abbandono della madre, anche non lavoratrice, l'indennità per
astensione obbligatoria relativa ai tre mesi successivi al parto
spetta al padre lavoratore dipendente.
La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione
obbligatoria per i tre mesi successivi alla data effettiva del
parto anche nei casi in cui:
- il bambino sia nato morto
- il bambino sia deceduto successivamente al parto
- ci sia stata un'interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno
di gestazione
2) Alle lavoratrici dipendenti che abbiano adottato bambini o che
li abbiano ottenuti in affidamento (preadottivo o provvisorio),
durante i 3 mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino
nella famiglia adottiva o affidataria, semprechè il bambino non
abbia superato, al momento dell'adozione o dell'affidamento, i 6
anni di età. Spetta anche al padre lavoratore dipendente, in
alternativa alla madre lavoratrice dipendente. Spetta anche alle
lavoratrici autonome adottive o affidatarie (affidamento
preadottivo) ma non al lavoratore autonomo.
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e
colone, artigiane e commercianti) non è richiesta una astensione
obbligatoria dal lavoro ma è pagata ugualmente una indennità per
i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto.
Le lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei
lavoratori autonomi, che versano il contributo del 13%
(collaboratrici coordinate e continuative, venditrici porta a
porta, libere professioniste) hanno diritto all'assegno di parto.
Requisiti
Per ottenere l'indennità di maternità le lavoratrici dipendenti
devono avere un rapporto di lavoro in essere con diritto a
retribuzione.
Fanno eccezione:
- le lavoratrici domestiche devono aver versato almeno un anno di
contributi nei due anni precedenti il periodo di assenza
obbligatoria o almeno sei mesi di contributi nell'anno precedente
- le lavoratrici agricole devono aver effettuato minimo 51
giornate di lavoro nell'anno precedente il periodo di assenza
obbligatoria
- le lavoratrici autonome devono risultare iscritte negli elenchi
degli artigiani, o dei commercianti, o dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni prima del periodo indennizzabile per maternità
e aver pagato i contributi relativi
- le lavoratrici parasubordinate devono avere un minimo di tre
contributi mensili nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori al
parto.
B - INDENNITÀ PER ASTENSIONE FACOLTATIVA
La legge 53 dell'8 marzo 2000 contiene importanti novità tra
cui la ridefinizione dell'astensione facoltativa per maternità.
Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha
diritto ad astenersi dal lavoro; le astensioni non possono
superare un periodo complessivo tra i genitori di dieci mesi,
aumentabili a 11. Di seguito vengono elencate le modifiche dettate
dalla nuova legge.
· Le madri lavoratrici dipendenti (escluse quelle disoccupate o
sospese, quelle addette ai servizi domestici e familiari e quelle
a domicilio) possono astenersi per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi, fino al compimento di otto
anni di età del bambino
· i padri lavoratori dipendenti possono astenersi per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a
sette. Infatti nel caso in cui il padre lavoratore si astiene dal
lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite per lo
stesso è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle
astensioni dal lavoro dei genitori diventa di undici mesi
· nel caso di un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi
· i lavoratori dipendenti (esclusi quelli disoccupati o sospesi,
le lavoratrici domestiche e a domicilio), genitori adottivi o
affidatari hanno diritto ad astenersi come i genitori naturali, ma
fino al dodicesimo anno di età del bambino, nei primi tre anni
dall'ingresso in famiglia e per un periodo massimo di 6 mesi (7
per il padre) se chiesta da un genitore o di 10 mesi (11) se
cumulata tra i due. Se il bambino fa il suo ingresso in famiglia a
12 anni l'astensione può essere esercitata sempre nei tre anni
successivi, alle stesse modalità, fino al 15° compleanno
· le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre,
colone, artigiane e commercianti) hanno diritto ad astenersi per
tre mesi entro il primo anno di età del bambino.
L'indennità spetta per un periodo massimo complessivo tra i
genitori di sei mesi entro il terzo anno di età del bambino.
In caso di superamento dei mesi complessivi tra i genitori (fino a
otto anni di età del bambino) l'indennità è subordinata a
determinate condizioni e in particolare al reddito individuale del
genitore richiedente che deve essere inferiore a 2,5 volte
l'importo del trattamento minimo di pensione.
C - INDENNITÀ PER INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno
dall'inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti
parto (vedi punto "A").
L'interruzione avvenuta prima del 180° giorno dall'inizio della
gestazione (aborto) è equiparata alla malattia e quindi la
lavoratrice non ha diritto all'indennità di maternità, ma,
eventualmente, a quella di malattia.
Alle lavoratrici autonome viene pagata una indennità per 30
giorni in caso di interruzione della gravidanza tra il terzo mese
e il 180° giorno di gestazione.
D - PARTO PREMATURO
In caso di parto prematuro, verificatosi prima della data
presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del
parto sono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il
parto. Se il parto prematuro è avvenuto prima dei due mesi di
astensione pre-parto, ovvero durante il periodo di interdizione
anticipata disposta dall'Ispettorato del lavoro, è riconosciuto
un periodo massimo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a
cinque mesi.
Per poter fruire dell'indennità occorre che:
· non vi sia stata attività lavorativa nel periodo per il quale
si chiede il riconoscimento
· l'interessata presenti una domanda all'INPS entro 30 giorni dal
parto allegando il certificato di nascita del bambino
I giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto non
possono essere aggiunti al termine dei mesi di proroga
dell'astensione dopo il parto disposta dall'Ispettorato del
lavoro.
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