Le norme del
codice sui figli naturali

SEZIONE I Della
filiazione naturale
Del riconoscimento dei figli naturali
Art. 250 Riconoscimento
Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi
previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche se
già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del
concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto
congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni
non produce effetto senza il suo assenso.Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici
anni non può avvenire senza il consenso dell'altro
genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato ove il
riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è
opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare
il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio
con il genitore che si oppone e con l'intervento del
pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che,
in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del
consenso mancante.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che
non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Art. 251 Riconoscimento di figli incestuosi
I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di
parentela (74) anche soltanto naturale, in linea retta
all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado,
ovvero un vincolo di affinità (78) in linea retta, non
possono essere riconosciuti (128, 278) dai loro genitori,
salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il
vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato
nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno
solo dei genitori è stato in buona fede, il
riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.
Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto
riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di
evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Art. 252 Affidamento del figlio naturale e suo inserimento
nella famiglia legittima
Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia
riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le
circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e
adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse
morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia
legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal
giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del
minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e
dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro
genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il
genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle
cui deve attenersi l'altro genitore.
Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente
al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima
è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che
il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto
del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza
del figlio naturale.
E' altresì richiesto il consenso dell'altro genitore
naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
Art. 253 Inammissibilità del riconoscimento
In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto
con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la
persona si trova.
Art. 254 Forma del riconoscimento (con le modifiche
apportate dal D.Lgs. 51/98)
Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto
di nascita, oppure con una apposita dichiarazione,
posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un
ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un
testamento, qualunque sia la forma di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale
presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di
legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o
in un testamento importa riconoscimento, anche se la
legittimazione non abbia luogo.
Art. 255 Riconoscimento di un figlio premorto
Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio
premorto in favore dei suoi discendenti legittimi e dei
suoi figli naturali riconosciuti.
Art. 256 Irrevocabilità del riconoscimento
Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in
un testamento ha effetto dal giorno della morte del
testatore, anche se il testamento è stato revocato.
Art. 257 Clausole limitatrici
E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del
riconoscimento.
Art. 258 Effetti del riconoscimento
Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al
genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla
legge.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può
contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste
indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza
effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello
stato civile che le riproduce sui registri dello stato
civile sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quarantamila a lire
centosessantamila. Le indicazioni stesse devono essere
cancellate.
Art. 259-260 (abrogati)
Art. 261 Diritti e doveri derivanti al genitore dal
riconoscimento
Il riconoscimento comporta da parte del genitore
l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che
egli ha nei confronti dei figli legittimi.
Art. 262 Cognome del figlio
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per
primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato
effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il
figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata
accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento
da parte della madre, il figlio naturale può assumere il
cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello
della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide
circa l'assunzione del cognome del padre.
Art. 263 Impugnazione del riconoscimento per difetto di
veridicità
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di
veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che
è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.
L'azione è imprescrittibile.
Art. 264 Impugnazione da parte del riconosciuto
Colui che è stato riconosciuto non può, durante la
minore età o lo stato d'interdizione per infermità di
mente, impugnare il riconoscimento.
Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di
consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o
dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il
figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il
sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per
impugnare il riconoscimento, nominando un curatore
speciale.
Art. 265 Impugnazione per violenza
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza
dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in
cui la violenza è cessata.
Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può
essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età
maggiore.
Art. 266 Impugnazione del riconoscimento per effetto di
interdizione giudiziale
Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità
che deriva da interdizione giudiziale (414 e seguenti) dal
rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca
dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro
un anno dalla data della revoca (267).
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