Le norme del codice sul rapporto genitori-figli (I)
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IN CASO DI SEPARAZIONE
Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli
Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i
figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole,
con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro
coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione
dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti
con essi.
Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del
giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve
attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli
sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano
affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed
educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state
assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia
possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei
figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad
entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto
legale.
In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia
collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto
di educazione (Cod. Proc. Civ. 710).
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