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Legge
1 dicembre 1970 n. 898 - Divorzio
| Dìsciplina
dei casi di scioglimento del matrimonio
1. 1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto
a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di
conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione
spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o
ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3. (1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.
2. 1. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito
religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito
inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4,
accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può
essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause
previste dall'art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili
conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
3. 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato
condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in
precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con
più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati
politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e
sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del
codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e
524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o
favoreggiamento della prostituzione (2);
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per
tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio (3);
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di
cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al
secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice
penale, in danno del coniuge o di un figlio (4).
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del
convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza
familiare. Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo
la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per
concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei
delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente
articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del
convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione
giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione
consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la
separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18
dicembre 1970 (5). In tutti i predetti casi, per la proposizione della
domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da
almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi
innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione
personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere
eccepita dalla parte convenuta (6);
(7); il
procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c)
del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi
procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a
pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi
costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di
proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per
mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero
l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero
nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato;
g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di
sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164 (8).
(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 6 marzo 1987, n. 74,
riportata al n. C/II.
(3) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 6 marzo 1987, n. 74,
riportata al n. C/II.
(4) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 6 marzo 1987, n. 74,
riportata al n. C/II.
(5) Lettera così modificata dall'art. 4, L. 6 marzo 1987, n. 74,
riportata al n. C/II.
(6) Capoverso così sostituito dall'art. 5, L. 6 marzo 1987, n. 74,
riportata al n. C/II.
(7) Capoverso abrogato dall'art. 6, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al
n. C/II.
(8) Lettera aggiunta dall'art. 7, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n.
C/II.4. 1.
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