|Legge
30 marzo 1971, n. 118 - Previdenze mutilati e invalidi

Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili
1. (Conversione). - E' convertito in legge il D.L. 30 gennaio1971, n. 5,
concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.
2. (Nuove norme e soggetti aventi diritto). - Le disposizioni del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile
1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi
civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi
civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a
carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie
di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti
da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione
permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se
minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età (1).
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione
dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i
soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (2).
Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio,
nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi (3).
(1) Vedi, anche, l'art. 1 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n.509
(2) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 giugno 1989, n. 346
(G.U. 28 giugno 1989, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 1,
primo comma, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e 2, quarto comma, L. 30 marzo
1971, n. 118, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di
totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa
concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale.
3. (Assistenza sanitaria). - Fino all'entrata in vigore della riforma
sanitaria il Ministero della sanità provvede direttamente o tramite i
suoi organi periferici all'assistenza sanitaria protesica e specifica a
favore dei mutilati ed invalidi di cui all'articolo 2, avviandoli se del
caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui
risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilità, di altra
regione viciniore.
Il Ministero della sanità provvede altresì direttamente all'erogazione
dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a
favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti
convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura
il ricovero ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e
assicurativi.
L'assistenza di cui al comma precedente è erogata anche a favore dei
minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri
convenzionati col Ministero della sanità.
L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento
domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.
Il Ministero della sanità, ai fini dell'assistenza contemplata nei
precedenti commi, può stipulare convenzioni con cliniche universitarie,
con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private
che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla
sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative,
medico-psicologiche e di servizio sociale.
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