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|Misure
contro la violenza nelle relazioni familiari
Legge 5 aprile 2001 n. 154
Art. 1.
(Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è
aggiunto il seguente:
"2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può
chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure
patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento
perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente
revocata".
2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il
seguente:
"Art. 282-bis. - (Allontanamento dalla casa familiare). - 1. Con il
provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive
all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non
farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che
procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità
di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità
della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre
prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo
di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi
congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di
lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e
può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì
ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone
conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano
prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno
tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e
stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se
necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da
parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla
retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di
titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche
successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo
non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi,
anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o
perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il
provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli,
perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista
dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro
provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti
economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le
condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la
convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570,
571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei
prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche
al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280".
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