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Legge 8 marzo 2000, n. 53 - Sostegno maternità e paternità
|Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
città
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.(Finalità).
1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura,
di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai
genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei
congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la
promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Art. 2.(Campagne informative).
1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente
legge, il Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato a
predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.
Capo II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI Art. 3.
(Congedi dei genitori).
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo
comma è inserito il seguente:
"Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il
relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro
genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici
di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a
decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti
previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15
spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di
vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal
seguente:
Art. 7. – 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha
diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal
presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il
diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria
di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b)
del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle
astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è
conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di
lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi,
e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresí, di
astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a
otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo
caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore,
dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del
bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del
periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati
nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e
alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della
fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore
sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro
genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il
medesimo motivo".
3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto
ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera
b), dell'articolo 15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente
articolo possono essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal
seguente:
"Art. 15. – 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della
presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1,
ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per
cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i
genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è
coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo
anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione
facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore
a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto
da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale
periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione
da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi
contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui
all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione
figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità
previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato
secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli
stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore
della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è
assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o
di anzianità assicurativa".
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto
dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra
sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato nei primi tre
anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle
lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e
familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, si
applicano l
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