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|Legge
quadro 5 febbraio 1992, n. 104 - Assistenza persone handicappate (II)
Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame -
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti
è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali
discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali
attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche
universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli
alunni handicappati è consentito per il superamento degli esami
universitari, previa intesa con il docente della materia e, occorrendo,
con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio
dipartimentale.
Art. 17 - Formazione professionale -
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 3, primo
comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge
21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona
handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri
pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non
siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari
l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche
nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale
tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi
individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine
forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è
inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le
persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I
corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi
siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli
enti di cui all'art. 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da
organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti.
Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al
presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione
per le attività di formazione professionali di cui all'art 5 della
medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è
rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per
il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo
territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate
dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui
all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative
di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali
tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro
guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati
con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18 - Integrazione lavorativa -
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo
regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di
servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni
di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e
l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli
previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro
I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del
personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento
biennale all'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e
province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli
organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo
schema tipo approvato con decreto del ministro del Lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il ministro della Sanità e con il
ministro per gli Affari sociali, da emanare entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per
accedere alle convenzioni di cui all'art. 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per
recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività
lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai
datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per
l'assunzione delle persone handicappate.
Art. 19 - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio -
1 In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del
collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili
anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano
una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni
compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della
persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale
dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La
capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'art. 4
della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno
specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni -
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi
pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili
necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione
allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per
l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede -
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due
terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza
della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta
presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo,
ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di
trasferimento a domanda.
Art. 22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato -1. Ai fini
dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la
certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative -
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza
limitazione alcuna. Il ministro della Sanità, con proprio decreto da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla
pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche,
ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la
fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte
delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del
decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di
attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva
possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del ministro dei
Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo
comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi,
discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con
la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche -
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti
al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la
visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive
modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla
legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento
approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del
1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei
Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai
vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni,
nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli artt. 4 e 5 della
citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela
del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del D.P.R.
7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai
vincoli stessi.
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