Legge sui congedi
parentali
Legge sui congedi parentali:
disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione del figlio
DdL AC 259-B, approvato definitivamente dalla Camera il 22
febbraio 2000
CAPO I
PRINCÍPI GENERALI
Articolo 1.
(Finalità)
1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro,
di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del
sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap ;
b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e
l'estensione dei congedi per la formazione; c) il coordinamento
dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso
del tempo per fini di solidarietà sociale.
Articolo 2.
(Campagne informative)
1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale é
autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo
scopo.
CAPO II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Articolo 3. (Congedi dei genitori)
1.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il
terzo comma é inserito il seguente:
"Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed
il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se
l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese
alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri
di bambini nati a decorrere dal 1º gennaio 2000.
Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1
dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano
limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di
vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, é
sostituito dal seguente:
"Articolo 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le
modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal
lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il
limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del
presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di
astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione
obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della
presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi
dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di
cui alla lettera b) del comma 1 é elevato a sette mesi e il
limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui
al medesimo comma é conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il
genitore é tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a
preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri
definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresí,
di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età
inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni,
in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi
all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato
rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che
dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo
di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica
natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4,
la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una
dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in
astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo
motivo".
Indietro
Avanti