|Scioglimento
del matrimonio e separazione (norme del codice civile)

Art. 149 Scioglimento del matrimonio
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri
casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi
dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di
uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Art. 150 Separazione personale
E' ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di
quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Art. 151 Separazione giudiziale
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche
indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le
circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la
separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che
derivano dal matrimonio.
Art. 152-153 (abrogati)
Art. 154 Riconciliazione
La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di
separazione personale già proposta.
Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli
Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i
figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro
coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei
figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del
giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi
alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito,
le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia
possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei
figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i
genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia
collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di
educazione (Cod. Proc. Civ. 710).
Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al
contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le
parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti
o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi prova dedotti dalle
parti o disposti d'ufficio dal giudice.
I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle
disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio
della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità
del contributo.
NOTA Il quarto comma dell'art. 155 è stato dichiarato in parte illegittimo
dalla Corte Costituzionale
Art. 156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del
coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere
dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non
abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle
circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e
seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare
idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi
all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.La
sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi
dell'art. 2818. In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il
giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e
ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro
all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi
diritto. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di
parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti.
Art. 156 bis Cognome della moglie
Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando
tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la
moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave
pregiudizio.
Art. 157 Cessazione degli effetti della separazione
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza
di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con
un'espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia
incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a
fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Art. 158 Separazione consensuale
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza
l'omologazione del giudice (Cod. Proc. Civ. 710-711)
Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al
mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice
riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare
nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo
stato l'omologazione