|Legge 15 gennaio 1994 n. 64 - Protezione e rimpatrio dei minori (II)

TITOLO VI
Clausole finali
Articolo 21
La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del
Consiglio d'Europa. Sara' soggetta a ratifica, accettazione od
approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione
saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Articolo 22 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre
Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad
essere vincolati dalla Convenzione in confronti alle disposizioni
dell'articolo 21. 2. Per ogni Stato membro che esprimere successivamente il proprio
consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrera' in
vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di
tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di
accettazione od approvazione. Articolo 23 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro del
Consiglio ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa
con la maggioranza prevista dall'articolo 20. d) dello Statuto ed alla
unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto
di partecipare al Comitato. 2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrera' in vigore il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla
data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale
del Consiglio d'Europa. Articolo 24 1. Ogni Stato puo', all'atto della firma od al momento del deposito del
suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione,
designare il o i territori ai quali si applichera' la presente
Convenzione. 2. Ogni Stato puo', in qualunque altro momento successivo, con
dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa,
estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro
territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in
vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di
ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' dei due paragrafi precedenti
potra' essere ritirata, per quanto concerne ciascun territorio indicato
nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario
Generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della
notificazione da parte del Segretario Generale. Articolo 25 1. Uno Stato che comprende due o piu' unita' territoriali nelle quali
si applicano ordinamenti giuridici diversi in materia di affidamento dei
minori e di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti relativi
all'affidamento puo', al momento del deposito del suo strumento di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che
la presente Convenzione si applichera' a tutte queste unita' territoriali,
ovvero ad una o piu' di esse. 2. In ogni altro momento successivo potra', con dichiarazione
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere
l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altra unita'
territoriale indicata nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in
vigore nei confronti di tale unita' territoriale il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di
ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni
dichiarazione fatta in virtu' dei due paragrafi precedenti, potra' essere
ritirata, per quanto concerne ogni unita' territoriale designata in tale
dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale.
Il ritiro avra' effetto a partire dal primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di sei mesi dal ricevimento della notificazione
da parte del Segretario Generale. Articolo 26 1. Nei confronti di uno Stato che, in materia di affidamento dei
minori, abbia due o piu' ordinamenti giuridici di applicazione
territoriale: a) il riferimento alla legge della residenza abituale o
della cittadinanza di una persona deve essere inteso come riferimento
all'ordinamento giuridico determinato dalle norme vigenti in tale Stato,
ovvero, in mancanza di tali norme, all'ordinamento con il quale la persona
interessata abbia piu' stretti rapporti; b) il riferimento allo Stato di
origine od allo Stato richiesto deve essere inteso, a seconda dei casi,
come riferimento unita' territoriale in cui il provvedimento e' stato
pronunciato o unita' territoriale in cui e' stato richiesto il
riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento od il ripristino
dell'affidamento.
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