|Legge 15 gennaio 1994 n. 64 - Protezione e rimpatrio dei minori (II)

TITOLO VI

Clausole finali

Articolo 21

La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sara' soggetta a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Articolo 22 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in confronti alle disposizioni dell'articolo 21. 2. Per ogni Stato membro che esprimere successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione od approvazione. Articolo 23 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa con la maggioranza prevista dall'articolo 20. d) dello Statuto ed alla unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di partecipare al Comitato. 2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Articolo 24 1. Ogni Stato puo', all'atto della firma od al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applichera' la presente Convenzione. 2. Ogni Stato puo', in qualunque altro momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata, per quanto concerne ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale. Articolo 25 1. Uno Stato che comprende due o piu' unita' territoriali nelle quali si applicano ordinamenti giuridici diversi in materia di affidamento dei minori e di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti relativi all'affidamento puo', al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applichera' a tutte queste unita' territoriali, ovvero ad una o piu' di esse. 2. In ogni altro momento successivo potra', con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altra unita' territoriale indicata nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di tale unita' territoriale il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' dei due paragrafi precedenti, potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni unita' territoriale designata in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dal ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale. Articolo 26 1. Nei confronti di uno Stato che, in materia di affidamento dei minori, abbia due o piu' ordinamenti giuridici di applicazione territoriale: a) il riferimento alla legge della residenza abituale o della cittadinanza di una persona deve essere inteso come riferimento all'ordinamento giuridico determinato dalle norme vigenti in tale Stato, ovvero, in mancanza di tali norme, all'ordinamento con il quale la persona interessata abbia piu' stretti rapporti; b) il riferimento allo Stato di origine od allo Stato richiesto deve essere inteso, a seconda dei casi, come riferimento unita' territoriale in cui il provvedimento e' stato pronunciato o unita' territoriale in cui e' stato richiesto il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento od il ripristino dell'affidamento.

APPROFONDIMENTI
2. Il paragrafo 1. a) del presente articolo si applica anche, mutatis mutandis, agli Stati i quali, in materia di affidamento dei minori, abbiano due o piu' ordinamenti giuridici di applicazione personale. Articolo 27 1. Ogni Stato puo', al momento della firma od al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o piu' riserve che figurano al paragrafo 3 dell'articolo 6, all'articolo 17 ed all'articolo 18 della presente Convenzione. Non e' ammessa alcuna altra riserva. 2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtu' del paragrafo precedente puo' ritirarla in tutto od in parte indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto alla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale. Articolo 28 Al termine del terzo anno successivo alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualsiasi altro momento successivo a tale data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, invitera' i rappresentanti delle autorita' centrali designate dagli Stati contraenti a riunirsi al fine di studiare e facilitare il funzionamento della Convezione. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non e' parte alla Convenzione potra' farsi rappresentare da un osservatore. I lavori di ciascuna di queste riunioni saranno oggetto di un rapporto che sara' inviato per conoscenza al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Articolo 29 1. Ogni parte puo', in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avra' effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale. Articolo 30 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione; c) ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione in confronti agli articoli 22, 23, 24 e 25; d) ogni altro atto, notificazione o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Lussemburgo, il 20 maggio 1980, in francese ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia munita di certificazione di confronti a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa ed ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione. Traduzione non ufficiale Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori Gli Stati firmatari della presente Convenzione, Profondamente convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia; Desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonche' a garantire la tutela del diritto di visita, Hanno determinato di concludere a tale scopo una Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni: Capo I Campo di applicazione della Convenzione Articolo Primo La presente Convenzione ha come fine: a) di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente; b) di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti. Articolo 2 Gli Stati contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a loro disposizione. Articolo 3 Il trasferimento o il mancato rientro di un minore e' ritenuto illecito: a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e: b) se tali diritti vanno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra puo' in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato. Articolo 4 La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorche' il minore compie 16 anni. Articolo 5 Ai sensi della presente Convenzione: a) il "diritto di affidamento" comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza; b) il "diritto di visita" comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo. Capo II Autorita' Centrali Articolo 6 Ciascuno Stato contraente nomina un'Autorita' Centrale, che sara' incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facolta' di nominare piu' di una Autorita' Centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette Autorita' Qualora uno Stato abbia nominato piu' di una Autorita' Centrale, esso designera' l'Autorita' centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'Autorita' centrale competente nell'ambito di questo Stato. Articolo 7 Le autorita' centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le Autorita' competenti nei loro rispettivi Stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione. In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari: a) per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto; b) per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle Parti interessate, adottando a tal fine, o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie; c) per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole; d) per scambiarsi reciprocamente, qualora cio' si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore; e) per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio Stato, in relazione all'applicazione della Convenzione; f) per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto da visita; g) per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato; h) per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza; i) per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione. Capo III Ritorno del minore Articolo 8 Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore e' stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, puo' rivolgersi sia all'Autorita' centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore. La domanda deve contenere: a) le informazioni concernenti l'identita' del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore; b) la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla; c) i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore; d) ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identita' della persona presso la quale si presume che il minore si trovi; La domanda pu· essere accompagnata o completata da: e) una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente; f) un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'Autorita' centrale, o da altra Autorita' competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia; g) ogni altro documento pertinente. Articolo 9 Se l'Autorita' centrale che riceve una domanda ai sensi dell'Articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'Autorita' centrale di questo Stato contraente e ne informa l'Autorita' centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente. Articolo 10 L'Autorita' centrale dello Stato in cui si trova il minore prendera' o far prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria. Articolo 11 Le Autorita' giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore. Qualora l'Autorita' giudiziaria o Amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento, il richiedente (o l'Autorita' centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'Autorita' centrale dello Stato richiedente, puo' domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo. Qualora la risposta venga ricevuta dall'Autorita' centrale dello Stato richiesto, detta Autorita' deve trasmettere la risposta all'Autorita' centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente. Articolo 12 Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'Autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, autorita' adita ordina il suo ritorno immediato. L'Autorita' giudiziaria o amministrativa, benche' adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si e' integrato nel suo nuovo ambiente. Se l'autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore e' stato condotto in un altro Stato, essa puo' sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore. Articolo 13 Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'Autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non e' tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri: a) che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile; L'Autorita' giudiziaria o amministrativa puo' altresi' rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'eta' ed un grado di maturita' tali che sia opportuno tener conto del suo parere. Nel valutare le circostanze di cui al presente Articolo, le Autorita' giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'Autorita' centrale o da ogni altra Autorita' competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale. Articolo 14 Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell'Articolo 3, l'Autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto puo' tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili. Articolo 15 Le Autorita' giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente hanno facolta', prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle Autorita' dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell'Articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello Stato. Le Autorita' centrali degli Stati contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile, nell'ottenimento di detta decisione o attestato. Articolo 16 Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'Articolo 3, le Autorita' giudiziarie o amministrative dello Stato contraente nel quale il minore e' stato trasferito o e' trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia. Articolo 17 Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non puo' giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia, le Autorita' giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione. Articolo 18 Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'Autorita' giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento. Articolo 19 Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia. Articolo 20 Il ritorno del minore, in confronti con le disposizioni dell'articolo 12, puo' essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Capo IV Diritto di visita Articolo 21 Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, puo' essere inoltrata all'Autorita' centrale di uno Stato contraente con le stesse modalita' di quelle previste per la domanda di ritorno del minore. Le Autorita' centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all'Articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonche'Ę l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto. Le Autorita' centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto, possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti diritti. Le Autorita' centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto. Capo V Disposizioni Generali Articolo 22 Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, puo' essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente Convenzione. Articolo 23 Nessuna legalizzazione o analoga formalita', potra' essere richiesta in base alla Convenzione. Articolo 24 Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'Autorita' centrale dello Stato richiesto, dover essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora cio' sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese. Tuttavia, uno Stato contraente avra' facolta', applicando la riserva prevista all'Articolo 42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria Autorita' Centrale. Articolo 25 I cittadini di uno Stato contraente, e le persone che risiedono abitualmente in questo Stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente. Articolo 26 Ogni Autorita' centrale si fara' carico delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione. L'Autorita' centrale e gli altri servizi pubblici degli Stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentate in applicazione della presente Convenzione. In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un consulente legale. Tuttavia, esse hanno facolta' di richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell'espletamento delle operazioni attinenti al ritorno del minore. Cio' nonostante, uno Stato contraente, nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potra' dichiarare che non e' tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di assistenza giudiziaria e legale. Nell'ordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto di visita, in confronti alla presente Convenzione, l'Autorita' giudiziaria o amministrativa puo', se del caso, porre a carico della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi comprese le spese di viaggio, i costi relativi all'assistenza giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonche'Ę tutti i costi e le spese sostenute per localizzare il minore. Articolo 27 Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non ha fondamento, l'Autorita' centrale non e' tenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all'Autorita' centrale che ha trasmesso la domanda. Articolo 28 Un'Autorita' centrale puo' esigere che la domanda sia accompagnata da un'autorizzazione scritta che le dia facolta' di agire per conto del richiedente, o di nominare un rappresentante abilitato ad agire per suo conto. Articolo 29 La Convenzione non pregiudica la facolta' per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi e' stata violazione dei diritti di custodia o di visita, ai sensi dell'Articolo 3 o dell'Articolo 21, di rivolgersi direttamente alle Autorita' giudiziarie o amministrative dello Stato contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione. Articolo 30 Ogni domanda, inoltrata all'Autorita' centrale, o direttamente alle Autorita' giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente in applicazione della Convenzione, nonche'Ę ogni documento o informazione allegata o fornita da un'Autorita' centrale, sara' ricevibile dai tribunali o dalle autorita' amministrative degli Stati contraenti. Articolo 31 Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due o piu' ordinamenti legislativi, applicabili in unita' territoriali diverse: a) ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve essere inteso come riferentesi alla residenza abituale in una unita' territoriale di detto Stato; b) ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenza abituale deve essere inteso come riferentesi alla legislazione unita' territoriale in cui il minore abitualmente risiede. Articolo 32 Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di due o piu' ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo Stato. Articolo 33 Uno Stato nel quale le diverse unita' territoriali abbiano le proprie regolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non e' tenuto ad applicare la Convenzione, quando uno Stato il cui ordinamento legislativo sia unificato, non e' tenuto ad applicarla. Articolo 34 Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla Convenzione del 5 Ottobre 1961, relativa alla competenza delle Autorita' ed alla legislazione applicabile in materia di protezione dei minori, tra gli Stati Parti alle due Convenzioni. La presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che e' stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita. Articolo 35 La Convenzione avra' effetto nei confronti degli Stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti Stati. Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato contraente di cui capoverso precedente dover essere inteso come riferentesi unita' o alle unita' territoriali cui si applica la Convenzione. Articolo 36 Nulla nella presente Convenzione impedira' a due o piu' Stati contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore puo' essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni. Capo VI Clausole finali Articolo 37 La Convenzione e' aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato al momento della Quattordicesima sessione. Essa sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Articolo 38 Ogni altro Stato potra' aderire alla Convenzione. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. La Convenzione entrera' in vigore, per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento di adesione. L'adesione avra' effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione. Tale dichiarazione dover altresi' essere resa da ogni Stato membro che ratifichi, accetti od approvi la Convenzione in seguito alla adesione. Detta dichiarazione sara' depositata presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, il quale ne far pervenire una copia autenticata a ciascuno degli Stati contraenti per le vie diplomatiche. La Convenzione entrera' in vigore, tra lo Stato aderente e lo Stato il quale abbia dichiarato di accettare detta adesione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della dichiarazione di accettazione. Articolo 39 Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potra' dichiarare che la Convenzione sara' estesa all'insieme dei territori di cui la rappresentanza a livello internazionale, o ad uno o piu' di essi. Tale dichiarazione avra' effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di detto Stato. La predetta dichiarazione, nonche'Ę ogni successiva estensione, sara' notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Articolo 40 Uno Stato contraente che comprende due o piu' unita' territoriali, nelle quali sono in vigore ordinamenti legislativi diversi per quanto riguarda le materie che sono oggetto della presente Convenzione, potra', al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applichera' a tutte le sue unita' territoriali, o solamente ad una o piu' di loro, e potra' in ogni tempo modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione. Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente le unita' territoriali cui e' applicata la Convenzione. Articolo 41 Se uno Stato contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra le Autorita' centrali ed altre Autorita' di detto Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, o l'adesione a quest'ultima; o una dichiarazione resa in forza dell'articolo 40, non avranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in questo Stato. Articolo 42 Ciascuno Stato contraente potra', non oltre il momento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, oppure al momento di una dichiarazione effettuata ai sensi degli articoli 39 o 40, esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sara' ammessa. Ciascun Stato potra', in ogni momento, ritirare una riserva gi formulata. Detto ritiro sara' notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. La riserva cessera' di avere effetto il Articolo 43 La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 37 e 38. In seguito la Convenzione entrera' in vigore: 1) per ogni Stato che ratifichi, accetti approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; 2) per i territori o le unita' territoriali cui la Convenzione e' stata estesa, conformemente all'articolo 39 o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli. Articolo 44 La Convenzione avra' una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente con l'articolo 43, primo capoverso, anche nei confronti degli Stati che l'avranno ratificata, accettata o approvata successivamente o che vi abbiano aderito. La Convenzione sara' tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sara' notificata, sei mesi almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potra' essere limitata ad alcuni territori o unita' territoriali cui si applica la Convenzione. La denuncia avra' effetto solo nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione rimarra' in vigore per gli altri Stati contraenti. Articolo 45 Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati membri della Conferenza, nonche' agli Stati che abbiano aderito, conformemente con le disposizioni dell'articolo 38: 1. le firme, ratifiche, accettazioni ed approvazioni di cui all'articolo 37; 2. le adesioni di cui all'articolo 38; 3. la data alla quale la Convenzione entrera' in vigore, conformemente con le disposizioni dell'articolo 43; 4. le estensioni di cui all'articolo 39; 5. le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e 40; 6. le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3, nonche' il ritiro delle riserve previsto dall'articolo 42; 7. le denunce di cui all'articolo 44. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a l'Aja, il 25 ottobre 1980, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara' depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, di cui una copia autenticata sara' fatta pervenire, per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati Membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato alla data della Quattordicesima Sessione. .


 

Indietro Avanti

Home | oroscopo | documenti | svaghi | curiositą | casa | viaggi |