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| Adozione internazionale
Le richieste di adozioni
internazionali sono cresciute, negli ultimi anni, in maniera
significativa. L'iter da seguire per adottare un bambino straniero è
lungo e complesso, ma è necessario per garantire la massima tutela per
tutti gli attori coinvolti.
La Commissione per le adozioni internazionali ha pubblicato un documento
riepilogativo delle varie tappe da percorrere.
1) La dichiarazione di disponibilità
Tempi: entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il
Tribunale deve trasmettere la domanda ai servizi socio-territoriali
competenti. (vedi. 2ª tappa)
Soggetti: coppia, Tribunale per i minorenni
Luogo: Tribunale della propria Regione di residenza; Italia
La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, è il
Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza.
Generalmente è presente nel capoluogo di ogni regione, e alcune regioni
ne hanno più di uno. (vedi elenco sotto "Tribunali per i minorenni")
Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale
competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, è
quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente
domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma.
Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all'ufficio di
cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità"
all'adozione internazionale. Gli aspiranti all'adozione infatti non
vantano un "diritto" ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la
loro "disponibilità" ad adottarne uno. Infatti l'istituto dell'adozione
ha per fine di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una
famiglia, e di dare la possibilità di averne una ad un bambino che ne è
privo. E non viceversa.
Oltre alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta
semplice:
· Certificato di nascita dei richiedenti;
· Stato di famiglia;
· Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli
adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio davanti al segretario; oppure, qualora fossero deceduti:
· Certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
· Certificato rilasciato dal medico curante;
· Certificati economici: mod.101 o mod.740 oppure busta paga;
· Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
· Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che
tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di
fatto.
Gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai
requisiti previsti dall'art.6 della legge n.184/1983 e pertanto possono
presentare la dichiarazione di disponibilità:
- le coppie coniugate;
- sposate da almeno tre anni (non è computabile l'eventuale precedente
convivenza more uxorio);
- non aventi in corso o di fatto alcuna separazione;
- con una differenza massima entrambi di 40 anni (e minima di 18) con il
figlio da adottare;
- in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio
adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi
territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).
Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei
requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di
inidoneità.
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