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|Legge 1983 n. 184 - Regolamento per le adozioni e
l'affidamento dei minori
 Art. 1
Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria
famiglia.Tale diritto é disciplinato dalle disposizioni della presente
legge e dalle altre leggi speciali.
Art. 2
Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può
essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad
una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di
assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia
possibile un conveniente affidamento familiare, é consentito il ricovero
del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi
di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.
Art. 3
L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul
minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo X
del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina
di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei
genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano
i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5. Nel caso
in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto deve
chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente i limiti o
condizioni a tale esercizio.
Art. 4
L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso
manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal
tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno,
anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il
minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove manchi l'assenso
dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per
i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi
dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento e il
servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con
l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il
tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso
ai sensi del primo o del secondo comma. L'affidamento familiare cessa con
provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato
l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà
temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel
caso cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Il giudice
tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le
circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al
competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti
nell'interesse del minore.
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