|Testamento

CAPO IV Della forma dei testamenti
SEZIONE I
Dei testamenti ordinari Art. 601
Forme
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il
testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.
Art. 602 Testamento olografo
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e
sottoscritto di mano del testatore (c.c.684).
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche
non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa
con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova
della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di
giudicare della capacità del testatore (c.c.591), della priorità di data
tra più testamenti (c.c.682) o di altra questione da decidersi in base al
tempo del testamento (c.c.651, 656, 657).
Art. 603 Testamento pubblico
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due
testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà,
la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da
lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna
di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora
della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni
e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo
con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve
menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme
stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone.
Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire
quattro testimoni.
Indietro
Avanti