|Testamento parte 2°

Art. 617 Testamento dei militari e assimilati

Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. 
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore (c.c.43). 
Art. 618 Casi e termini d'efficacia
Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni. 
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie. 
Art. 619 Nullità
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli (1418 e seguenti) quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore. 
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606 (590). 
SEZIONE III
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Art. 620 Pubblicazione del testamento olografo
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore. 
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione (Cod. Proc. Civ. 749). 
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta (c.c.50, 58). 
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario (c.c.685). 
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (disp. di att.al c.c. 3, 7). 
Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) di chiunque vi ha interesse, il pretore può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale. 
Art. 621 Pubblicazione del testamento segreto

APPROFONDIMENTI
l testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.  Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 620.  Art. 622 Comunicazione dei testamenti alla pretura Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione (456), copia in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del testamento pubblico (disp. di att.al c.c. 55).  623 Comunicazione agli eredi e legatari  Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (c.c.43).  CAPO V Dell'istituzione di erede e dei legati SEZIONE I Disposizioni generali Art. 624 Violenza, dolo, errore La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo (c.c.1427 e seguenti).  L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.  L'azione (2652, 2960) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.  Art. 625 Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare (628).  La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.  Art. 626 Motivo illecito Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre (c.c.1345, 1418 e seguenti).  Art. 627 Disposizione fiduciaria Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.  Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace (c.c.2034).  Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.  Art. 628 Disposizione a favore di persona incerta E' nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.  Art. 629 Disposizioni a favore dell'anima Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.  Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648.  Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.  Art. 630 Disposizioni a favore dei poveri Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.  La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico.  Art. 631 Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo E' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità (c.c.590).  Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare (c.c.588) in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.  Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione , dopo avere assunto le opportune informazioni (Cod. Proc. Civ. 751).  Art. 632 Determinazione di legato per arbitrio altrui E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato .  Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.  SEZIONE II Delle disposizioni condizionali, a termine e modali Art. 633 Condizione sospensiva o risolutiva Le disposizioni a titolo universale o particolare (c.c.588) possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva (646, 1353; disp. di att.al c.c. 139).  Art. 634 Condizioni impossibili o illecite Nelle disposizioni testamentarie (c.c.558) si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall'art. 626 (1354).  Art. 635 Condizione di reciprocità E' nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario .  Art. 636 Divieto di nozze E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori (c.c.634; disp. di att.al c.c. 138).  Tuttavia il legatario di usufrutto (c.c.978 e seguenti) o di uso, di abitazione (c.c.1021 e seguenti) o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.  Art. 637 Termine Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale (c.c.588) il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare .  Art. 638 Condizione di non fare o di non dare Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.  Art. 639 Garanzia in caso di condizione risolutiva Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario (Cod. Proc. Civ. 750) di prestare idonea garanzia (c.c.1179) a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.  Art. 640 Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l'onerato può essere costretto (Cod. Proc. Civ. 750) a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.  La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.  Art. 641 Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all'eredità un amministratore.  Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.  Art. 642 Persone a cui spetta l'amministrazione L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione (c.c.688 e seguenti), ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento (c.c.674 e seguenti).  Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo (c.c.565).  In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.  Art. 643 Amministrazione in caso di eredi nascituri Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa.  Se è chiamato un concepito (c.c.462), l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo, alla madre (c.c.320).  Art. 644 Obblighi e facoltà degli amministratori Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente (c.c.528 e seguenti).  Art. 645 Condizione sospensiva potestativa senza termine Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria perché fissi questo termine (Cod. Proc. Civ. 749).  Art. 646 Retroattività della condizione L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo (c.c.1360); ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti (c.c.820) se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni (c.c.2941 e seguenti).  Art. 647 Onere Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere (c.c.629).  Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione (c.c.1179).  L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.  Art. 648 Adempimento dell'onere Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato (Cod. Proc. Civ. 99).  Nel caso d'inadempimento dell'onere l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria (c.c.677), se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione (c.c.2652).  SEZIONE III Dei legati Art. 649 Acquisto del legato Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.  Quando oggetto del legato e la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore (c.c.2648).  Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.  Art. 650 Fissazione di un termine per la rinunzia Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare (c.c.481).  Art. 651 Legato di cosa dell'onerato o di un terzo Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso l'onerato è obbligato (c.c.1137) ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario (c.c.1478), ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo (c.c.1474).  Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.  Art. 652 Legato di cosa solo in parte del testatore Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente (c.c.1480).  Art. 653 Legato di cosa genericamente determinata E' valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte (c.c.669).  Art. 654 Legato di cosa non esistente nell'asse Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.  Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.  Art. 655 Legato di cosa da prendersi da certo luogo Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero, quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.  Art. 656 Legato di cosa del legatario Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell'apertura della successione (456).  Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento (c.c.651).  Art. 657 Legato di cosa acquistata dal legatario Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'art. 686.  Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.  Art. 658 Legato di credito o di liberazione da debito Il legato di un credito o di liberazione (c.c.1236) da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.  L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore (c.c.1262).  Art. 659 Legato a favore del creditore Se il testatore, senza fare menzione del debito (c.c.2735), fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.  Art. 660 Legato di alimenti Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.  Art. 661 Prelegato Il legato a favore di uno dei coeredi è a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare.  Art. 662 Onere della prestazione del legato Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.  Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.  .

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