|Testamento
parte 2°

Art. 617 Testamento dei militari e
assimilati
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate
dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano
militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due
testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che
lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono
sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la
sottoscrizione.
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e
da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio
notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore
(c.c.43).
Art. 618 Casi e termini d'efficacia
Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono
testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati
o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche
o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di
presidio fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le
comunicazioni.
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del
testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme
ordinarie.
Art. 619 Nullità
I testamenti previsti in questa sezione sono
nulli (1418 e seguenti) quando manca la redazione in iscritto della
dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona
autorizzata a riceverla o del testatore.
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma
dell'art. 606 (590).
SEZIONE III
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Art. 620 Pubblicazione del testamento olografo
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un
notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore
del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un
termine per la presentazione (Cod. Proc. Civ. 749).
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due
testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale
descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione
della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale
è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento dai testimoni e
dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento,
vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto
dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina
l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che
dichiara la morte presunta (c.c.50, 58).
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un
notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario (c.c.685).
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (disp. di
att.al c.c. 3, 7).
Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) di chiunque vi
ha interesse, il pretore può disporre che periodi o frasi di carattere
non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che
fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di
copia integrale.
Art. 621 Pubblicazione del testamento segreto
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