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| Testamento
parte 3°
Art. 663 Legato imposto a un solo erede
Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno
degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo (c.c.483, 1315).
Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a
compensarlo del valore di essa con denaro o con beni ereditari, in
proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria
volontà del testatore.
Art. 664 Adempimento del legato di genere
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal
testatore non è affidata al, egatario o a un terzo, spetta all'onerato.
Questi è obbligato a dar cose di qualità non inferiore alla media
(c.c.1178); ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose
appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà né può essere
obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del
testatore.
Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi
devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere
indicato si trovano nell'eredità, il legatario può scegliere la
migliore.
Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma
del terzo comma dell'art. 631 (Cod. Proc. Civ. 751).
Art. 665 Scelta nel legato alternativo
Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il
testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo (c.c.1286).
Art. 666 Trasmissione all'erede della facoltà di scelta
Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato o il
legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di
scegliere si trasmette al suo erede.
La scelta fatta è irretrattabile (c.c.1286).
Art. 667 Accessioni della cosa legata
La cosa legata, con tutte le sue pertinenze (c.c.817 e seguenti), deve
essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della
morte del testatore.
Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni
fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del
testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità
del secondo comma dell'art. 686.
Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi
sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano
con esso una unità economica.
Art. 668 Adempimento del legato
Se la cosa legata è gravata da una servitù (c.c.1027 e seguenti), da un
canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita
fondiaria, il peso ne è sopportato dal legatario.
Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice (c.c.1863 e
seguenti), un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo,
l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della
somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non
abbia diversamente disposto (c.c.756).
Art. 669 Frutti della cosa legata
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al
testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti
al legatario da questo momento (c.c.821).
Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo (c.c.651), ovvero se si
tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli
interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in
cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore
abbia diversamente disposto.
Art. 670 Legato di prestazioni periodiche
Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose
fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre
dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la
prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita
soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non
dopo scaduto il termine.
Si può tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di
alimenti (c.c.660).
Art. 671 Legati e oneri a carico del legatario
Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a
lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata (c.c.932).
Art. 672 Spese per la prestazione del legato
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.
Art. 673 Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita
durante la vita del testatore.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore,
la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile
(c.c.1256 e seguenti).
SEZIONE IV Del diritto di accrescimento
Art. 674 Accrescimento tra coeredi
Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento
nell'universalità dei beni (558), senza determinazione di parti o in
parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non
voglia accettare (c.c.70, 72, 463, 523), la sua parte si accresce agli
altri.
Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha
luogo a favore degli altri istituti nella quota medesima.
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa
volontà del testatore (c.c.688).
E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione (c.c.467 e seguenti).
Art. 675 Accrescimento tra collegatari
L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato
legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa
volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione (c.c.467).
Art. 676 Effetti dell'accrescimento
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento,
subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario
mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Art. 677 Mancanza di accrescimento
Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si
devolve agli eredi legittimi (c.c.565), e la porzione del legatario
mancante va a profitto dell'onerato.
Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano
sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di
carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di
disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere (c.c.648).
Art. 678 Accrescimento nel legato di usufrutto
Quando a più persone è legato un usufrutto (c.c.978) in modo che tra
di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche
quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa
su cui cade l'usufrutto (c.c.982).
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante
si consolida con la proprietà.
SEZIONE V Della revocazione delle disposizioni testamentarie
Art. 679 Revocabilità del testamento
Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le
disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha
effetto (c.c.458).
Art. 680 Revocazione espressa
La revocazione espressa può farsi soltanto con un.nuovo testamento
(c.c.587), o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni,
in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in
parte, la disposizione anteriore.
Art. 681 Revocazione della revocazione
La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta
revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tal
caso rivivono le disposizioni revocate.
Art. 682 Testamento posteriore
Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i
precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso
incompatibili.
Art. 683 Testamento posteriore inefficace
La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua
efficacia anche quando questa rimane senza effetto perché l'erede
istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace (c.c.592
e seguenti) o indegno (c.c.463 e seguenti), ovvero ha rinunziato
all'eredità o al legato.
Art. 684 Distruzione del testamento olografo
Il testamento olografo (c.c.602) distrutto, lacerato o cancellato, in
tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si
provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal
testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di
revocarlo.
Art. 685 Effetti del ritiro del testamento segreto
Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani
del notaio o dell'archivista presso cui si trova depositato (c.c.608), non
importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può
valere come testamento olografo (c.c.607).
Art. 686 Alienazione e trasformazione della cosa legata
L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di
essa, anche mediante vendita con patto di riscatto (c.c.1500), revoca il
legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione
è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso (c.c.1472), ovvero
la cosa ritorna in proprietà del testatore.
Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in
un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la
primitiva denominazione (c.c.667).
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