| Testamento parte 3° Art. 663 Legato imposto a un solo erede
Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo (c.c.483, 1315). 
Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con denaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore. 
Art. 664 Adempimento del legato di genere
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al, egatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi è obbligato a dar cose di qualità non inferiore alla media (c.c.1178); ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore. 
Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredità, il legatario può scegliere la migliore. 
Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell'art. 631 (Cod. Proc. Civ. 751). 
Art. 665 Scelta nel legato alternativo
Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo (c.c.1286). 
Art. 666 Trasmissione all'erede della facoltà di scelta
Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede. 
La scelta fatta è irretrattabile (c.c.1286). 
Art. 667 Accessioni della cosa legata
La cosa legata, con tutte le sue pertinenze (c.c.817 e seguenti), deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore. 
Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità del secondo comma dell'art. 686. 
Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica. 
Art. 668 Adempimento del legato
Se la cosa legata è gravata da una servitù (c.c.1027 e seguenti), da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è sopportato dal legatario. 
Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice (c.c.1863 e seguenti), un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto (c.c.756). 
Art. 669 Frutti della cosa legata
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento (c.c.821). 
Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo (c.c.651), ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto. 
Art. 670 Legato di prestazioni periodiche
Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine. 
Si può tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti (c.c.660). 
Art. 671 Legati e oneri a carico del legatario
Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata (c.c.932). 
Art. 672 Spese per la prestazione del legato
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato. 
Art. 673 Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore. 
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (c.c.1256 e seguenti). 
SEZIONE IV  Del diritto di accrescimento
Art. 674 Accrescimento tra coeredi
Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni (558), senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare (c.c.70, 72, 463, 523), la sua parte si accresce agli altri. 
Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituti nella quota medesima. 
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore (c.c.688). 
E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione (c.c.467 e seguenti). 
Art. 675 Accrescimento tra collegatari
L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione (c.c.467). 
Art. 676 Effetti dell'accrescimento
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto. 
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale. 
Art. 677 Mancanza di accrescimento
Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi (c.c.565), e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato. 
Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale. 
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere (c.c.648). 
Art. 678 Accrescimento nel legato di usufrutto
Quando a più persone è legato un usufrutto (c.c.978) in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto (c.c.982). 
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà. 
SEZIONE V Della revocazione delle disposizioni testamentarie 
Art. 679 Revocabilità del testamento
Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto (c.c.458). 
Art. 680 Revocazione espressa
La revocazione espressa può farsi soltanto con un.nuovo testamento (c.c.587), o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore. 
Art. 681 Revocazione della revocazione
La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate. 
Art. 682 Testamento posteriore
Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili. 
Art. 683 Testamento posteriore inefficace
La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questa rimane senza effetto perché l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace (c.c.592 e seguenti) o indegno (c.c.463 e seguenti), ovvero ha rinunziato all'eredità o al legato. 
Art. 684 Distruzione del testamento olografo
Il testamento olografo (c.c.602) distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo. 
Art. 685 Effetti del ritiro del testamento segreto
Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trova depositato (c.c.608), non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo (c.c.607). 
Art. 686 Alienazione e trasformazione della cosa legata
L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto (c.c.1500), revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso (c.c.1472), ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore. 
Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione (c.c.667). 

APPROFONDIMENTI
E' ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.  Art. 687 Revocazione per sopravvenienza di figli Le disposizioni a titolo universale o particolare (c.c.588), fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benché postumo, o legittimato (c.c.280 e seguenti) o adottivo (c.c.291, 314-326), ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale (c.c.250 e seguenti).  La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se è già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato.  La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.  Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione (c.c.467 e seguenti), la disposizione ha il suo effetti. SEZIONE I Della sostituzione ordinaria Art. 688 Casi di sostituzione ordinaria Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità (c.c.70, 72, 463, 523). Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà. Art. 689 Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più . La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti. Art. 690 Obblighi dei sostituiti I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale (c.c.676, 677). Art. 691 Sostituzione ordinaria nei legati Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati. SEZIONE II Della sostituzione fedecommissaria Art. 692 Sostituzione fedecommissaria Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima (c.c.737), a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'art. 416 interverrà la pronuncia di interdizione. Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto. La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza. In ogni altro caso la sostituzione è nulla. Art. 693 Diritti e obblighi dell'istituito L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni. All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario (c.c.981 e seguenti). Art. 694 Alienazione dei beni L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie. Art. 695 Diritti dei creditori personali dell'istituito I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione. Art. 696 Devoluzione al sostituito L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito. Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace. Art. 697 Sostituzione fedecommissaria nei legati Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati. Art. 698 Usufrutto successivo La disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne (c.c.796). Art. 699 Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili E' valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita (1865 e seguenti). CAPO VII Degli esecutori testamentari Art. 700 Facoltà di nomina e di sostituzione Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio. Art. 701 Persone capaci di essere nominate Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi (c.c.2, 394, 424, 710; Cod. Pen. 32). Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario. Art. 702 Accettazione e rinunzia alla nomina L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione (c.c.456), e deve essere annotata nel registro delle successioni (c.c.703; disp. di att.al c.c. 52, 53). L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine. L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione (Cod. Proc. Civ. 749), decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante. Art. 703 Funzioni dell'esecutore testamentario L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte. Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno. L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia (c.c.1176) e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti). Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredità (c.c.519 e seguenti) o ad accettarla col beneficio d'inventario (c.c.484 e seguenti). Art. 704 Rappresentanza processuale Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore (Cod. Proc. Civ. 102). Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio. Art. 705 Apposizione di sigilli e inventario L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti) quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. Egli in tal caso fa redigere l'inventario (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati. Art. 706 Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni all'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733. Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi. Art. 707 Consegna dei beni all'erede L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio. Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia (c.c.1179) per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri. Art. 708 Disaccordo tra più esecutori testamentari Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi (Cod. Proc. Civ. 750). Art. 709 Conto della gestione L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno (Cod. Proc. Civ. 263). Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari . Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente (c.c.1292), per la gestione comune. Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione. Art. 710 Esonero dell'esecutore testamentario Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia. L'autorità giudiziaria, prima di provvede re, deve sentire l'esecutore e può disporre opportuni accertamenti (Cod. Proc. Civ. 750). Art. 711 Retribuzione L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità. Art. 712 Spese Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità. .

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