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 Annullamento
matrimonio
L’annullamento
del matrimonio, a differenza del divorzio, cancella il vincolo
coniugale come se non fosse mai esistito. Nel capitolo si
illustrano le cause e le conseguenze della dichiarazione di nullità
matrimoniale. Che
differenza c’è fra il divorzio e l’annullamento del
matrimonio? L’annullamento
viene dichiarato quando il matrimonio non è mai stato valido
dalla sua origine; il divorzio è lo scioglimento di un matrimonio
già valido.
Quali giudici sono competenti
a decidere l’annullamento dei matrimoni civili o religiosi? Per
i matrimoni celebrati con rito civile o con rito religioso diverso
dal cattolico, è competente il Tribunale civile, mentre per i
matrimoni concordatari, e cioè celebrati in Chiesa e trascritti
nei registri di Stato civile, sono competenti sia il Tribunale
ecclesiastico sia quello civile. I motivi che determinano
l’annullamento del matrimonio civile o di quello concordatario
sono uguali?
No. Quali sono i motivi che rendono
nullo il matrimonio previsti dal codice civile? La
legge prevede i seguenti casi:
Età: in caso di matrimonio di minori di 16 anni, o di 18 anni
senza l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. La
richiesta può essere avanzata da chi non aveva l’età prevista
dalla legge entro un anno dal compimento dei 18 anni.
Vincolo di precedente matrimonio: è nullo il matrimonio di chi,
all’epoca della celebrazione, era già legato ad altra persona
con matrimonio valido agli effetti civili. il matrimonio religioso
non trascritto al Comune non ha effetti civili, mentre li ha il
matrimonio celebrato all’estero, anche se non trascritto.
Vincolo di parentela, affinità, adozione tra gli sposi: la
domanda deve essere proposta non oltre 1 anno dalla celebrazione
del matrimonio.
Delitto: può essere dichiarato nullo il matrimonio, se uno degli
sposi è condannato per omicidio o tentato omicidio del coniuge
dell’altro.
Interdizione: è nullo il matrimonio di chi al tempo della
celebrazione era stato dichiarato interdetto per infermità di
mente, oppure era infermo di mente anche se la sentenza di
interdizione è stata pronunciata successivamente.
Incapacità di intendere e di volere: uno degli sposi può
chiedere l’annullamento se prova di essere stato incapace di
intendere e di volere per qualsiasi causa, anche transitoria, al
momento della celebrazione del matrimonio.
La domanda di annullamento non può essere proposta se, dopo il
recupero delle piene facoltà mentali, il coniuge ha vissuto
insieme all’altro per un oltre 1 anno.
Violenza o timore: il matrimonio può essere annullato se il
consenso alle nozze è stato ottenuto con violenza fisica o
morale, oppure è stato determinato da grave timore causato da
fattori esterni. L’annullamento non può essere richiesto se i
coniugi hanno coabitato per almeno 1 anno dopo la cessazione della
violenza o delle cause che hanno determinato il timore.
Errore: è considerato causa di annullamento non solo l’errore
sull’identità dell’altro coniuge, ma anche l’errore
essenziale (che abbia cioè determinato il consenso) su qualità
personali che riguardino:
a. L’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una
anomalia o deviazione sessuale, che impediscano lo svolgimento
della vita coniugale.
b. L’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non
colposo (cioè cosciente e volontario) alla reclusione non
inferiore a 5 anni.
c. La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale.
d. La condanna a una pena non inferiore ai 2 anni per reati che
riguardano la prostituzione.
e. Il fatto che la donna aspetti un figlio da un’altra persona.
Se la gravidanza è stata portata a termine deve essere fatto il
disconoscimento di paternità (vedere capitolo Genitori e figli).
In tutti questi casi l’annullamento non può aver luogo se i
coniugi hanno abitato insieme per 1 anno dopo che è stato
scoperto l’errore.
Simulazione: i coniugi possono richiedere l’annullamento se al
momento della celebrazione del matrimonio erano d’accordo di non
adempiere ai doveri coniugali.
La richiesta di annullamento non può essere avanzata se è
passato 1 anno dal matrimonio o i coniugi hanno vissuto assieme.
Quali sono i motivi che rendono
nullo il matrimonio canonico (cioè celebrato in Chiesa)? - La
mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi o di entrambi al
matrimonio, compresa la riserva mentale e la simulazione.
- il fatto che uno dei coniugi escluda una delle finalità
essenziali del matrimonio religioso, che sono la procreazione dei
figli, la fedeltà, l’indissolubilità del vincolo matrimoniale.
- L’errore sulla persona del coniuge.
- La violenza fisica o il timore.
- L’impotenza al rapporto sessuale dell’uomo o della donna.
- Il fatto che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i
due coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo. In
questo caso non si tratta di vera nullità matrimoniale, ma di una
speciale «dispensa» del Pontefice.Quando il matrimonio viene
annullato dal Tribunale ecclesiastico, la sentenza ha lo stesso
effetto di quella pronunciata dall’autorità giudiziaria civile?
Sì, se la sentenza del
Tribunale ecclesiastico viene resa esecutiva nello Stato italiano
attraverso l’apposito procedimento di delibazione avanti alla
Corte d’Appello.Quali sono gli effetti
dell’annullamento? Se
entrambi gli sposi erano in buona fede (cioè non conoscevano
l’esistenza dei fatti in questione) oppure hanno prestato il
consenso per violenza o timore, il loro matrimonio si considera
valido a tutti gli effetti fino alla sentenza di annullamento. Se
uno soltanto dei coniugi era in buona fede, il matrimonio vale
solo nei suoi confronti, mentre se tutti e due erano in mala fede
si considera come se non fossero mai stati sposati. Con
l’annullamento del matrimonio si perde la «qualità» di
coniuge; la moglie riacquista l’uso esclusivo del cognome di
nascita e i coniugi perdono i rispettivi diritti alla successione
ereditaria e alla pensione di riversibilità.
Dopo l’annullamento, come
vengono regolati i apporti economici fra gli ex coniugi? Se
entrambi i coniugi erano in buona fede al momento del matrimonio,
il Giudice può stabilire che uno di essi versi periodicamente
somme di denaro all’altro coniuge, se questo non ha mezzi
sufficienti al proprio mantenimento. Il sostegno economico è
determinato in proporzione alle sostanze di chi deve versarlo, non
può durare più di 3 anni e termina se chi lo percepisce passa a
nuove nozze.
Se il responsabile della causa di nullità è un solo coniuge ed
era in mala fede, questo è tenuto a versare all’altro
un’indennità, anche in mancanza di prove sul danno sofferto.
L’indennità non dove essere inferiore ad una somma che possa
permettere il mantenimento per 3 anni.
Inoltre il coniuge in mala fede è tenuto a versare gli alimenti
all’altro, a tempo illimitato, se questo si trova in stato di
bisogno e non ha altri parenti obbligati a provvedere al suo
sostentamento. Quali
sono le conseguenze dell’annullamento rispetto ai figli?
I figli nati, concepiti,
riconosciuti e adottatati durante un matrimonio dichiarato nullo
non subiscono alcuna modifica nella loro situazione giuridica:
mantengono cioè tutti i diritti e tutti i doveri nei confronti
dei due genitori, sia rispetto al passato che al futuro. Vi è
solo un’eccezione: se il matrimonio viene annullato per bigamia
o per parentela e tutti e due i genitori erano in malafede, i
figli non vengono più considerati legittimi, ma assumono la
qualità di figli naturali. L’affidamento dei figli minori, così
come il contributo di ciascun genitore al loro mantenimento,
educazione e istruzione, possono essere stabiliti d’accordo fra
i genitori, o ricorrendo al Giudice. Indietro
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