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Successivamente alla riforma del diritto di famiglia del
1975, il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in
mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla COMUNIONE DEI
BENI. I coniugi possono derogare, in qualsiasi momento, al regime
legale di comunione mediante una convenzione matrimoniale (che deve essere
stipulato per atto pubblico a pena di nullità), accordandosi per un regime
patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI, di COMUNIONE CONVENZIONALE ovvero
per la costituzione di un FONDO PATRIMONIALE. La scelta del
regime di separazione può essere dichiarata nell'atto di celebrazione del
matrimonio. Indipendentemente da detti accordi i coniugi non
possono derogare ai diritti e ai doveri previsti dalla legge per effetto
del matrimonio e specificatamente ai doveri patrimoniali di contribuire ai
bisogni della famiglia, di mantenere/concorrere al mantenimento dei figli
in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di
lavoro professionale o casalingo.
La Comunione
Legale Come detto in mancanza di diversa convenzione , i
rapporti patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati dalle regole della
comunione legale.
Quali sono i beni che formano oggetto della
comunione legale? Rientrano automaticamente nella comunione (così
detta comunione immediata): a) i beni acquistati dai due coniugi
insieme o separatamente durante il patrimonio (ad esclusione dei beni
personali) b) le aziende gestite da entrambi i coniugi e,
costituite dopo il matrimonio. Nel caso di aziende appartenenti ad uno dei
coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione
concerne solo gli utili e gli incrementi.
Esistono poi una serie di
beni che, durante il matrimonio, appartengono al coniuge che li ha
percepiti, e solo se non consumati al momento dello scioglimento della
comunione, sono divisi in parti uguali tra i coniugi (così detta comunione
del residuo) e sono: a) i frutti dei beni propri di ciascuno dei
coniugi, b) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei
coniugi c) i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei
coniugi costituita dopo il matrimonio d) gli incrementi derivanti
dall'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita prima del
matrimonio.
Non cadono in comunione i beni personali di
ciascun coniuge: a) i beni acquistati dal coniuge prima del
matrimonio; b) i beni acquistati successivamente al matrimonio per
effetto di donazione o successione; c) i beni ottenuti a titolo di
risarcimento del danno, nonché la pensione attinenti alla perdita parziale
o totale della capacità lavorativa; d) i beni di uso strettamene
personale di ciascun coniuge; e) i beni che servono all'esercizio della
professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di
un'azienda facente parte della comunione; f) i beni acquisiti con
il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio. NOTA
BENE: qualora i beni indicati alle lettere d); e) e f) fossero beni
immobili o mobili registrati, il loro acquisto, pur avvenuto in costanza
di matrimonio, sarà escluso dalla comunione, solo qualora lo stesso
risulti dall'atto di acquisto al quale sia stato parte anche l'altro
coniuge.
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