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In caso di matrimonio compete ai
lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un congedo matrimoniale di 15
giorni consecutivi. Il congedo non potrà essere computato sul periodo di
ferie annuali, nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso di
licenziamento. La richiesta del congedo deve essere avanzata dal
lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi
eccezionali.
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A chi spetta l'assegno per il congedo
matrimoniale
- Ai lavoratori, non aventi qualifica
impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e
cooperative (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio) e al
personale di bassa forza dell'armamento libero (sottufficiali e
comuni) che alla data del matrimonio possono far valere un rapporto di
lavoro di almeno una settimana;
all'operaia ed al marittimo che si dimettano per contrarre matrimonio.
- ai lavoratori che, ferma restando l'esistenza
del rapporto di lavoro, non sono comunque in servizio per malattia,
sospensione dal lavoro, richiamo alle armi, ecc..
- ai lavoratori e ai marittimi disoccupati che
alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di
almeno 15 giorni nei novanta precedenti il matrimonio.
- ai marittimi in servizio militare che possano
far valere un rapporto di arruolamento di almeno 15 giorni nei 90
precedenti la data di richiamo alle armi ovvero la data di ultimazione
del servizio di leva.
ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto.
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I documenti
Per ottenere l'assegno di congedo i
lavoratori devono presentare la copia del certificato di matrimonio al
datore di lavoro entro 60 giorni successivi al matrimonio.
In caso di pagamento da parte dell'INPS, la domanda di assegno con la
copia del certificato di matrimonio deve essere presentata entro 1
anno.
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Importo e pagamenti
L'assegno e' pari a 7 giorni di retribuzione
(8 giorni per i marittimi) ed è calcolato sulla base della
retribuzione percepita nell'ultimo periodo di paga (ultimi due periodi
di paga per i lavoratori dell'industria e artigianato retribuiti a
settimana).
E' corrisposto dai datori di lavoro per conto dell'INPS all'inizio del
periodo di congedo. L'Azienda chiede poi il rimborso all'INPS, entro
un anno dalla data dei singoli pagamenti. Ai lavoratori disoccupati o
che si trovano sotto le armi, viene pagato dall'INPS.
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Il ricorso
Nel caso in cui la domanda venga
respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera al
Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione
della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso,
indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- presentato agli sportelli della sede dell'INPS che ha respinto la
domanda.
- inviato alla sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di
ritorno.
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
- al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per
l'accoglimento del ricorso stesso.
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