|CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi. Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

  • A chi spetta l'assegno per il congedo matrimoniale

  • Ai lavoratori, non aventi qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio) e al personale di bassa forza dell'armamento libero (sottufficiali e comuni) che alla data del matrimonio possono far valere un rapporto di lavoro di almeno una settimana;
    all'operaia ed al marittimo che si dimettano per contrarre matrimonio.
  • ai lavoratori che, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, non sono comunque in servizio per malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi, ecc..
  • ai lavoratori e ai marittimi disoccupati che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei novanta precedenti il matrimonio.
  • ai marittimi in servizio militare che possano far valere un rapporto di arruolamento di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data di richiamo alle armi ovvero la data di ultimazione del servizio di leva.
    ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto.
  • I documenti

    Per ottenere l'assegno di congedo i lavoratori devono presentare la copia del certificato di matrimonio al datore di lavoro entro 60 giorni successivi al matrimonio.
    In caso di pagamento da parte dell'INPS, la domanda di assegno con la copia del certificato di matrimonio deve essere presentata entro 1 anno.

  • Importo e pagamenti

    L'assegno e' pari a 7 giorni di retribuzione (8 giorni per i marittimi) ed è calcolato sulla base della retribuzione percepita nell'ultimo periodo di paga (ultimi due periodi di paga per i lavoratori dell'industria e artigianato retribuiti a settimana).
    E' corrisposto dai datori di lavoro per conto dell'INPS all'inizio del periodo di congedo. L'Azienda chiede poi il rimborso all'INPS, entro un anno dalla data dei singoli pagamenti. Ai lavoratori disoccupati o che si trovano sotto le armi, viene pagato dall'INPS.

  • Il ricorso

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- presentato agli sportelli della sede dell'INPS che ha respinto la domanda.
- inviato alla sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
- al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.

 

 

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