Per gli stranieri

(comunitari o extracomunitari)

Sposarsi in Italia con uno/a straniero


L'articolo 116 del codice civile regola il matrimonio di uno straniero con un italiano in Italia o fra due stranieri in Italia. Il cittadino straniero deve presentare una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Stato di provenienza, dalla quale risulti che nulla impedisce il matrimonio. Lo straniero deve inderogabilmente avere superato i 16 anni, non deve essere interdetto per infermità mentale e deve essere libero di stato.
Un matrimonio valido in Italia non è necessariamente valido nello Stato di appartenenza dello straniero.

Dichiarazione di nulla osta al matrimonio (ai sensi dell'art. 116 del Codice Civile) rilasciato in Italia dall'Autorità diplomatica (Consolato o Ambasciata) del proprio paese. Tale nulla osta deve essere completato di tutte le generalità, deve essere in lingua italiana e legalizzato presso la prefettura.
Per i cittadini americani esiste un accordo particolare in virtù del quale serve la dichiarazione giurata rilasciata dal Consolato USA a Firenze, nonché l'atto notorio sostitutivo del nulla osta rilasciato presso la Prefettura.
Per gli stranieri che non riuscissero ad ottenere il nulla osta occorre una sentenza del Tribunale a cui si ricorre dietro esplicito rifiuto alla pubblicazione da parte dell'ufficiale dello Stato Civile. 
Gli stranieri che non conoscono la lingua italiana dovranno essere accompagnati da un interprete all'atto di richiesta della pubblicazione, nonché al matrimonio. 

 

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