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Sposarsi all'estero

L'articolo 115 del codice civile stabilisce che il cittadino italiano intenzionato a contrarre matrimonio all'estero (non c'è differenza se con uno straniero o cono italiano) è soggetto alle disposizioni di legge italiana che regolano la capacità delle persone di contrarre matrimonio (vedi matrimonio civile)
Per matrimonio contratto all'estero, sia civile che religioso, si deve tenere conto della legge del luogo in cui è avvenuta la celebrazione o quella dello Stato di appartenenza di uno dei due sposi.Per convalidare il matrimonio contratto all'estero al rientro in Italia bisogna  trascrivere l'atto di matrimonio tradotto in lingua italiana per essere valido

 

 


 

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