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L.149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al
titolo VIII del libro primo del codice civile" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 TITOLO I
DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Art. 1.
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito
denominata «legge n. 184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad
una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita
dalla seguente: «Princìpi generali».
3. L’articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:«Art. 1. 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell’ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la
potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto
del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono
disposti interventi di sostegno e di aiuto.3. Lo Stato, le regioni e gli
enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei
interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire
l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della
propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione
dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno
all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di
preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché
incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che
intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono
stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che
operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la
realizzazione delle attività di cui al presente comma.4. Quando la famiglia
non è in grado di provvedere alla crescita e all’eduzione del minore, si
applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere
educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso,
di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità
culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali
dell’ordinamento».Approfondisci
TITOLO II
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